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Revoca della cedolare secca

Revoca della cedolare secca - Numero Civico 17

L’opzione cedolare secca può essere revocata dal locatore in una qualsiasi delle annualità successive, andando a modificare la tipologia di tassazione, quindi passando da imposta sostitutiva a IRPEF, un’operazione che deve essere eseguita entro il termine dei trenta giorni fissato per il versamento dell’imposta di registro; inoltre, perché sia possibile la revoca della cedolare, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate il modello RLI. Pur non persistendo l’obbligo di comunicare la revoca al conduttore del contratto, è comunque opportuno informarlo mediante raccomandata.

La cedolare secca è stata introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e consiste nell’applicare al canone di locazione un’imposta fissa, la quale sostituisce l’IRPEF, l’addizionale regionale e comunale, oltre che l’imposta di registro e di bollo, entrambe dovute sui contratti di affitto ad uso abitativo. L’imposta dovuta nella cedolare secca viene determinata mediante l’applicazione di un’aliquota del 21%, mentre per i contratti a canone concordato l’aliquota viene ridotta al 10%. Con l’opzione cedolare secca, il locatore rinuncia alla possibilità di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se espressamente previsto dal contratto.

L’applicazione della cedolare secca viene riservata al locatore in qualità di persona fisica, titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale di godimento, sull’immobile oggetto del contratto. La cedolare può essere applicata ai soli contratti di locazione che hanno come oggetto immobili censiti nel catasto dei fabbricati con tipologia abitativa (esclusi gli A10); il regime può essere applicato anche alle pertinenze locate insieme all’immobile principale.

Crediti foto: Pexels

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