Con la circolare n. 20 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove norme sulla residenza fiscale introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2023, in attuazione della delega per la riforma del sistema tributario stabilita dalla legge n. 111/2023. La riforma allinea le regole italiane alle migliori pratiche internazionali e alle convenzioni contro la doppia imposizione, con l’obiettivo di garantire maggiore certezza giuridica e ancorare la residenza fiscale a criteri concreti.
Parte I – Persone Fisiche
La circolare conferma i criteri preesistenti per la residenza fiscale delle persone fisiche, che si considera radicata in Italia quando, per la maggior parte dell’anno, sussiste almeno uno dei seguenti criteri:
1. Residenza anagrafica in Italia.
2. Domicilio principale, ora ridefinito come il luogo dove si concentrano le principali relazioni personali e familiari, privilegiando legami affettivi piuttosto che economici.
3. Presenza fisica, un nuovo criterio che considera fiscalmente residenti coloro che trascorrono in Italia la maggior parte dell’anno, indipendentemente dai motivi della permanenza.
La residenza anagrafica ha ora valore di “presunzione relativa”, disapplicabile se il contribuente dimostra di non soddisfare gli altri criteri. Restano infine applicabili i regimi agevolativi per chi trasferisce la residenza in Italia.
Parte II – Società ed Enti
Per le società e gli enti, la residenza fiscale si stabilisce se:
1. La sede legale è in Italia.
2. La “sede di direzione effettiva” si trova in Italia, intesa come il luogo delle decisioni strategiche principali.
3. La “sede di gestione ordinaria” è in Italia, ossia il luogo dove si svolgono le attività quotidiane.
Il decreto elimina incertezze interpretative, dando priorità alla sostanza sulla forma per determinare la residenza fiscale.
Risoluzione dei conflitti di residenza
In caso di conflitti di residenza con altri Paesi, la circolare indica che tali situazioni saranno risolte tramite le “tie breaker rules” previste dalle convenzioni contro la doppia imposizione, come nel caso dei lavoratori frontalieri.
Queste novità si applicano a partire dal 2024 per le persone fisiche e, per le società, dall’inizio del periodo d’imposta successivo al 29 dicembre 2023.