La Legge sul ricongiungimento familiare impone tra i requisiti, che lo straniero dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitario, nonché di idoneità abitativa; questa conformità deve essere accertata dai competenti uffici comunali (art.29, comma 3, lett.a), T.U. Immigrazione e art.6, comma 1, lett.b), Reg. Att.) con le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2009, n.7170.
I requisiti igienico-sanitari principali sono stati stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, insieme ai requisiti minimi di superficie degli alloggi; il decreto prevede dei parametri di altezza minima di due metri e settanta cm dei locali di abitazione, che può essere derogata a due metri e cinquantacinque cm nei Comuni montani sopra i mille metri. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a quattordici metri quadrati per i primi quattro abitanti e dieci metri quadrati per ciascuno dei successivi; le stanze da letto devono avere una superficie minima di nove metri quadrati per una sola persona e di quattordici metri quadri per due persone e ogni alloggio deve avere un soggiorno di metri quadri quattordici, in più le stanze da letto ,cucina e soggiorno essere provviste di finestra apribile.
Ecco un esempio di come si presenta l’idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune:
Nel caso di domanda di ricongiungimento familiare di un solo figlio di età inferiore a quattordici anni, non è necessaria la certificazione di idoneità dell’alloggio, ma è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; bisogna compilare il modello S1 dove è presente il consenso sia del proprietario che del conduttore dell’alloggio.
Non è richiesta l’idoneità dell’alloggio anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico/protezione sussidiaria che presentano domanda di ricongiungimento a favore dei propri familiari.
Il certificato di idoneità alloggiativa non ha una scadenza e può essere presentato insieme all’istanza di ricongiungimento familiare anche dopo i sei mesi dal suo rilascio; inoltre, il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento del familiare in un alloggio diverso dal suo, basta presentate il certificato di idoneità dell’alloggio fornito dal terzo.