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L’uso del software segue le regole della convenzione per quanto riguarda i diritti d’autore

Codice - Numero Civico 17

Secondo l’articolo di FiscoOggi i compensi per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software, nei casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, devono essere regolati, ai fini della potestà impositiva, sulla base della norma specifica definita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nell’ordinamento interno, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, e i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941).

Tra i prodotti salvaguardati sono compresi “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”. Il Tuir stabilisce che i compensi ricevuti per l’utilizzazione di tali opere si considerano prodotti nello Stato se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera c)). Inoltre, sempre sul fronte interno, l’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 dispone che gli stessi compensi, se corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.

Particolare attenzione va rivolta alla norma rubricata come “Canoni” contenuta nella maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia. Si tratta dell’articolo 12 corrispondente allo stesso articolo del modello Ocse, che tipicamente include nelle royalties, tra gli altri, i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche. Il Commentario precisa, inoltre, che i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul diritto d’autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo spetta per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l’utilizzo del prodotto informatico costituirebbe una violazione del diritto d’autore (paragrafo 13.1).

Crediti foto: Freepick

Fonte: FiscoOggi

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