Con la sentenza 1337/2023 la Cassazione ha chiarito che per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea e quest’ultima può proporre soluzioni progettuali alternative solo in alcuni casi.
La Cassazione ha sottolineato che, in base a quanto stabilito dall’articolo 1122-bis del Codice Civile, “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”. Il condomino deve informare l’amministratore solo se per l’installazione dei pannelli sono necessarie modifiche delle parti comuni, quindi in questo caso l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
La Cassazione, inoltre, sottolinea che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino e del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali.