Quando parliamo di ipoteca e pignoramento, stiamo parlando di due casi diversi, vediamo perché.
Il pignoramento è un atto con cui la casa viene forzatamente sottratta al suo proprietario nell’ambito di un procedimento di espropriazione forzata in caso di impossibilità di rimborsare altrimenti un debito; ovvero, quanto una persona contrae un debito, per esempio un mutuo bancario, e poi non lo rimborsa per mancanza di liquidità o di possibilità di farlo anche a rate, il tribunale interviene con una sentenza apposita e dispone che il debito venga soddisfatto tramite la vendita del bene immobile, che viene quindi espropriato, tramite pignoramento, al precedente proprietario. Così facendo il debitore perde la proprietà dell’immobile, che a tutti gli effetti diventa di appartenenza del creditore.
A disciplinare il pignoramento sono gli articoli 483 e 604 del codice civile e avviene in fasi di gravità crescente che si susseguono: dall’avviso bonario di mancato pagamento, all’invio della cartella di pagamento, all’intimazione di pagamento entro un certo numero di giorni, poi segue l’iscrizione dell’ipoteca e, dopo sei mesi di mancato pagamento, l’espropriazione forzata, che verrà notificata da un ufficiale giudiziario. In un primo momento il giudice disporrà il pignoramento per i beni più rivendibili facilmente, come gioielli, opere d’arte, automobili, per poi giungere alla casa.
L’ipoteca, invece, si tratta di una forma di garanzia per il creditore, che se ne serve nel momento in eroga un prestito, per tutelarsi dalla possibilità che tale prestito non venga rimborsato. Nell’ambito di un procedimento esecutivo per mancato pagamento, anche in caso l’immobile non fosse precedentemente ipotecato, lo sarà nel momento in cui gli avvisi di pagamento saranno caduti nel vuoto. Dal momento dell’iscrizione forzata dell’ipoteca, potranno trascorrere sei mesi in cui il debitore avrà il tempo di sanare il proprio debito e se ciò non avverrà, l’ipoteca sarà l’anticamera dell’esproprio.
Per l’iscrizione forzata dell’ipoteca nell’ambito di un procedimento giudiziario esistono delle soglie minime di debito di ventimila euro per la prima casa e di ottomila per gli altri beni immobili; per il pignoramento, che può avvenire solo dopo la scadenza dei sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, il limite è di centoventi mila euro per creditore. Sulle seconde case di lusso, ville o castelli e per uffici e studi professionali, invece, non c’è limite. Se entrambi debitore e creditore sono privati, non c’è nessun limite, perché in quel caso gli interessi sono equiparabili.