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I nuovi coefficienti per la determinazione del valore dell’usufrutto della rendita vitalizia

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Con decreto del Ministero dell’economia e finanze del 20 dicembre 2022 sono stati pubblicati i nuovi coefficienti per la determinazione del valore dell’usufrutto o della rendita vitalizia a seguito della variazione del saggio legale di interesse. I nuovi criteri si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il valore della nuda proprietà è pari al valore della piena proprietà diminuito del valore dell’usufrutto/uso/abitazione e i valori variano in relazione all’età del beneficiario, ovvero più giovane è il beneficiario, maggiore è il valore del diritto di usufrutto/abitazione/uso vitalizio in quanto maggiore è l’aspettativa di vita dello stesso e dunque la durata del diritto.

Il valore dell’usufrutto vitalizio viene calcolato moltiplicando la rendita annua (si intende il valore della piena proprietà del bene per l’interesse legale, attualmente 5,00%) per il coefficiente stabilito in relazione all’età dell’usufruttuario.

I nuovi coefficienti per la determinazione della rendita - Numero Civico 17

L’articolo 1 del decreto Ministero dell’economia e finanze 20 dicembre 2022 fissa anche i nuovi valori multipli da usare per il calcolo delle rendite o pensioni perpetue:

  • a tempo indeterminato, il valore è pari a venti volte l’annualità
  • a tempo determinato, il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse, in nessun caso superiore a venti volte l’annualità.

Si può fare ricorso alla tabella dei valori dell’usufrutto nel caso in cui sia consentito di assumere il valore catastale, ossia la rendita catastale moltiplicata per il coefficiente relativo alla categoria catastale di appartenenza, come base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro nei seguenti casi:

  • trasferimento della proprietà con riserva del diritto usufrutto/uso/abitazione
  • costituzione a qualsiasi titolo del diritto di usufrutto/uso/abitazione
  • rinuncia al diritto di usufrutto/uso/abitazione.

Qualora il diritto di usufrutto vitalizio sia costituito a favore di più persone senza patto di reciproco accrescimento, alla morte di ciascun co-usufruttuario la quota corrispondente di loro spettanza si accrescerà a favore del nudo proprietario; il valore dell’usufrutto è determinato applicando i superiori coefficienti avendo riguardo all’età del beneficiario più giovane.

Il valore dell’usufrutto costituito a favore di persona giuridica non può durare più di 30 anni. In tale ipotesi, si applicano i criteri della rendita a tempo determinato ossia il valore dell’usufrutto è pari al valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse per un massimo di 30 anni.

Crediti foto: Pexels

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