Il provvedimento convertito in legge ha prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale; si intende lo sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta (la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici – superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche – facoltà che è stata riconosciuta dal “decreto Rilancio” (articolo 121, Dl 34/2020).
Stesso nuovo termine anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, ossia per coloro che, in quegli anni, hanno effettuato i bonifici, detraendo la relativa quota annuale del bonus, e, successivamente, hanno deciso di cederne le restanti parti (comma 10-octies – nuovo).