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Il codice identificativo nazionale (CIN)

Ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore il 19 ottobre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293) (cd. “Decreto Anticipi”), il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e detiene e gestisce la relativa banca dati.

La nuova normativa introduce, in sostanza, un codice identificativo nazionale (CIN) per:

  • le locazioni turistiche
  • le locazioni brevi
  • le attività turistico ricettive

Come si ottiene il CIN

Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7(1).
I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.

Fonte: Fimaa Nazionale


Crediti foto: Freepick

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