Chi sono i beneficiari della detrazione?
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare delladetrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Intermediari immobiliari – Definizione
Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame
Quali sono i limitio della detraibilità?
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino euro a 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1). Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 17.
Quali sono i documenti da controllare e conservare?
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.8, è stato precisato che: la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario; nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante.
Crediti foto: Pexels
Crediti: Agenzia delle Entrate