Lo sapevi che l’avente diritto (e l’obbligato) è sempre il proprietario?
L’amministratore di condominio deve invitare all’assemblea il proprietario del singolo immobile, anche se questo è stato concesso in locazione. Di conseguenza, il predetto condòmino potrà partecipare, discutere e votare nella pedissequa riunione, senza che l’inquilino possa contestare alcunché.
La predetta regola incontra un’eccezione in un caso particolare: “il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni” (Art. 10, commi 1-2, legge 392/1978).
Come precisato dal Tribunale di La Spezia, si tratta di un’ipotesi eccezionale “in quanto introduce un’ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee di condomìni convocate per deliberare su specifici punti dell’ordine del giorno (e cioè le spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria). Proprio perché norma eccezionale, la stessa deve ritenersi applicabile solo all’ipotesi espressamente prevista senza possibilità di interpretazione estensiva”.
Per questa ragione, “al di fuori di questo particolare caso e se, ad esempio, l’assemblea si è limitata ad approvare la ripartizione della spesa, tra cui anche quella inerente al riscaldamento, la norma appena citata non può essere applicata e il conduttore non ha alcun diritto ad essere invitato o a partecipare alla riunione, la stessa non può trovare applicazione nel caso in cui la delibera abbia avuto ad oggetto non spese di gestione e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento, bensì la mera ripartizione delle spese condominiali e tra queste quelle dei consumi relativi al riscaldamento condominiale”.
(Tribunale di La Spezia, sentenza n. 162 del 27 febbraio 2018)
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