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Comunione dei beni al 50%, esproprio della cassa al 100%

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La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente all’oggetto del sequestro all’atto della vendita o assegnazione del cespite stesso e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita oppure del suo valore in caso di assegnazione. È questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 150 pubblicata il 4 gennaio 2023.

Per riassumere il caso, il coniuge estraneo al debito avrà diretto a ottenere il 50% della somma lorda ricavata dalla vendita o del valore del bene, in caso di assegnazione al creditore procedente; in particolare, il coniuge non debitore potrà rivendicare la metà lorda non potendo farsi carico delle spese di una liquidazione che ha avuto luogo contro la sua volontà. La soluzione precisata dalla Corte di Cassazione consente di dar corso all’azione esecutiva assicurando anche le opportune garanzie in favore del coniuge non debitore.

Crediti foto: Google

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