Gli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. La detrazione varia in base alla finalità del mutuo:
- Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: detrazione applicabile al rigo E7.
- Mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per immobili non abitazione principale: righi da E8 a E10, codice 8.
- Mutui contratti nel 1997 per manutenzione e ristrutturazione edilizia: righi da E8 a E10, codice 9.
- Mutui ipotecari dal 1998 per costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale: righi da E8 a E10, codice 10.
- Prestiti e mutui agrari: righi da E8 a E10, codice 11.
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione si applica agli interessi passivi e agli oneri accessori pagati nel corso del 2023, inclusi:
- Maggiori somme per variazioni del cambio di valuta.
- Commissioni per intermediazione.
- Oneri fiscali come l’imposta per l’iscrizione o cancellazione di ipoteca.
- Spese di istruttoria, perizia tecnica e penalità per anticipata estinzione.
- Spese notarili per la stipula del contratto di mutuo.
Eslusioni della detrazione
- Spese di assicurazione dell’immobile.
- Spese per l’onorario del notaio per la compravendita dell’immobile.
- Imposte di registro, IVA e imposte ipotecarie e catastali.
- Spese per l’incasso delle rate del mutuo.
- Interessi pagati per finanziamenti diversi dai mutui (come aperture di credito bancarie).
Altri aspetti
- La detrazione si applica anche a mutui con soggetti residenti nell’UE.
- La detrazione riguarda solo l’importo effettivamente a carico del contribuente.
- In caso di mutui sovvenzionati con contributi pubblici, la detrazione è calcolata sulla differenza tra interessi passivi e contributo.
- Contributi aziendali devono essere sottratti dagli interessi per calcolare la detrazione.
- Contributi ricevuti successivamente devono essere tassati separatamente come “onere rimborsato”.
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