Gli articoli 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR e 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, regolano la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, permettendo la deduzione dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 euro. Questa normativa, dal 1° gennaio 2018, si estende anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Aspetti Generali
- Contributi deducibili: i contributi versati sia volontariamente che obbligatoriamente da lavoratori e datori di lavoro alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo.
- Limite di deduzione: il tetto massimo deducibile è 5.164,57 euro, considerando sia i contributi versati dal datore di lavoro sia quelli versati direttamente dal contribuente, inclusi quelli per i familiari a carico.
Tipi di contributi ammessi
- Contributi versati su base contrattuale collettiva (fondi negoziali).
- Contributi e premi versati a forme pensionistiche individuali.
- Contributi ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
- Contributi a forme pensionistiche complementari istituite in Stati membri dell’UE o dello Spazio Economico Europeo con accordi di scambio informazioni con l’Italia.
Dettagli operativi
Non riapportabilità se i contributi versati sono inferiori al limite massimo, la parte non utilizzata non può essere riportata ai periodi d’imposta successivi.
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