News fiscali alla portata di tutti e focus sui servizi legati all’immobiliare.

Agevolazioni pensioni dichiarazione 2024

Gli articoli 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR e 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, regolano la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, permettendo la deduzione dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 euro. Questa normativa, dal 1° gennaio 2018, si estende anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Aspetti Generali

  • Contributi deducibili: i contributi versati sia volontariamente che obbligatoriamente da lavoratori e datori di lavoro alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo.
  • Limite di deduzione: il tetto massimo deducibile è 5.164,57 euro, considerando sia i contributi versati dal datore di lavoro sia quelli versati direttamente dal contribuente, inclusi quelli per i familiari a carico.

Tipi di contributi ammessi

  • Contributi versati su base contrattuale collettiva (fondi negoziali).
  • Contributi e premi versati a forme pensionistiche individuali.
  • Contributi ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
  • Contributi a forme pensionistiche complementari istituite in Stati membri dell’UE o dello Spazio Economico Europeo con accordi di scambio informazioni con l’Italia.

Dettagli operativi

Non riapportabilità se i contributi versati sono inferiori al limite massimo, la parte non utilizzata non può essere riportata ai periodi d’imposta successivi.

Crediti foto: Freepick

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Categorie

Altri post