Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, agli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per: interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista (in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali (cfr. Tabella n. 1) l’installazione di impianto danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (previsti all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione (previsti all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013), pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.