Quando si tratta di acquistare un immobile, le spese sostenute per l’intermediazione immobiliare possono rappresentare un costo significativo. Fortunatamente, la normativa fiscale italiana prevede delle agevolazioni per queste spese. In particolare, l’Art. 15, comma 1, lett. b-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) permette di detrarre una parte di tali costi nella dichiarazione dei redditi. La detrazione può essere riportata nel Rigo E8/E10, codice 17, del modello 730.
Aspetti Generali
- Detrazione del 19%: è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dei compensi pagati per l’intermediazione immobiliare legata all’acquisto dell’abitazione principale, fino a un massimo di 1.000 euro per anno. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- Condizioni: la detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13).
- Dichiarazione sostitutiva: al momento della cessione dell’immobile, le parti devono dichiarare se hanno utilizzato un mediatore, fornendo dettagli su pagamenti e identificativi del mediatore.
- La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
Beneficiari della detrazione
- Acquirente: considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
- Familiari a carico: La detrazione non spetta per spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Intermediari Immobiliari
Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.
Limiti di Detraibilità
- Reddito complessivo: la detrazione è per intero fino a un reddito complessivo di 120.000 euro e decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
- Importo: la detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000 euro e si esaurisce in un unico anno di imposta.
- Comproprietari: se l’acquisto è fatto da più proprietari, la detrazione è ripartita in base alle percentuali di proprietà.
Casi Particolari
- Acquisto non concluso: se l’immobile non è adibito ad abitazione principale, la detrazione non è valida e deve essere restituita.
- Contratto preliminare: la detrazione è ammessa se il compenso è pagato all’agenzia immobiliare al momento del preliminare di vendita, a condizione che sia regolarmente registrato. La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.
Documentazione
- Pagamenti tacciabili: la detrazione è valida solo se i pagamenti sono tracciabili (bancari, postali, ecc.) e annotati nella fattura o dimostrati tramite prova cartacea.
- Intestazione della fattura: la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
– nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
− se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo.