La separazione tra coniugi può complicare notevolmente la gestione fiscale dell’immobile condiviso, in particolare per quanto riguarda l’IMU. La tassazione dipende da diversi fattori: l’eventuale assegnazione della casa, la residenza anagrafica, l’uso esclusivo e la titolarità del bene.
Nel caso in cui il giudice assegni la casa coniugale a uno dei due coniugi, ad esempio al genitore affidatario dei figli, l’IMU non è dovuta. Anche se il proprietario non vive più lì, l’immobile viene considerato come abitazione principale dell’assegnatario, ed è quindi esente. È il caso di una casa intestata al marito ma assegnata alla moglie che continua a viverci con i figli: l’imposta non si applica.
Se invece l’immobile è in comproprietà e non viene assegnato a nessuno, la situazione cambia. Se entrambi i coniugi si sono trasferiti altrove o vi risiedono solo saltuariamente, ciascuno dovrà versare l’IMU sulla propria quota, considerando l’immobile come seconda casa. Nessuna esenzione si applica, perché manca l’uso esclusivo e la residenza stabile
Può anche accadere che uno dei due mantenga la residenza e l’uso dell’immobile, pur essendo ancora in comproprietà. In questo caso, la parte che vi abita può beneficiare dell’esenzione per abitazione principale solo sulla propria quota, mentre l’altro comproprietario, non residente, sarà tenuto a pagare l’IMU sulla sua porzione, considerata seconda casa.
Diversa ancora è la situazione in cui l’immobile è intestato solo a uno dei due coniugi e non è stato assegnato. Se il proprietario non vi risiede più e l’ex coniuge lo occupa senza titolo, l’immobile è soggetto a IMU per intero. Solo un provvedimento formale di assegnazione può modificare questo trattamento.
In sostanza, in caso di separazione, l’IMU non segue la logica della sola proprietà ma quella dell’effettivo utilizzo dell’immobile. L’esenzione spetta solo a chi vi risiede con continuità e ne fa abitazione principale, e ogni variazione nella situazione legale o anagrafica può modificare il regime fiscale. Per questo motivo, è sempre consigliabile aggiornare tempestivamente le dichiarazioni al Comune e verificare le disposizioni contenute nel provvedimento di separazione.