Ecco una guida chiara (con indicazioni aggiornate al 2025) su IMU e comodato d’uso gratuito tra parenti: quando è possibile ottenere una riduzione, quali requisiti servono e quali accorgimenti seguire.
La legge stabilisce che per alcuni immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta (genitori e figli) è possibile ottenere una riduzione del 50% della base imponibile IMU, purché siano soddisfatte condizioni precise.
In altri termini: anche quando l’immobile non è locato a canone, il proprietario può pagare meno IMU se il comodatario è un parente in linea retta e se si rispettano i requisiti richiesti.
Ma attenzione: non sempre la riduzione è ammessa, e non in tutti i casi si applica automaticamente.
Requisiti necessari per la riduzione nel 2025
Per poter beneficiare della riduzione IMU al 50% della base imponibile in caso di comodato d’uso gratuito, occorre che tutti i seguenti requisiti siano soddisfatti:
- Parentesco: il comodato deve essere tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).
- Uso come abitazione principale: il comodatario deve trasferire residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile ricevuto in comodato.
- Categoria non si applica la riduzione per immobili classificati A/1, A/8 (abitazioni di lusso).
- Contratto registrato: il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
- Dopo il comodante non deve possedere altri immobili ad uso residenziale, salvo l’abitazione principale (nei casi consentiti).
- Residenza nello stesso Comune: il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
Se anche uno solo di questi requisiti non è rispettato, la riduzione non potrà essere applicata e l’immobile sarà tassato sulla base imponibile piena.
In alcuni Comuni, poi, possono esserci ulteriori condizioni locali da verificare nel regolamento comunale.
Tempi, dichiarazioni e procedure per ottenere la riduzione IMU
1. Stipula e registrazione del comodato
Il contratto di comodato, se redatto per iscritto, deve essere registrato entro i termini previsti dall’Agenzia delle Entrate.
L’atto di registrazione certifica l’esistenza del rapporto e documenta i requisiti per accedere alla riduzione.
2. Dichiarazione IMU al Comune
In caso di richiesta o variazioni dei requisiti (es. cambio residenza o cessazione del contratto), potrebbe essere necessario presentare la dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dal Comune o dal modello nazionale.
3. Scadenze IMU
Il pagamento dell’IMU avviene in due rate: acconto (16 giugno) e saldo (fine anno), salvo diverse delibere comunali.
Se si hanno i requisiti, è fondamentale calcolare l’imposta già con la riduzione del 50% della base imponibile.
4. Controlli e verifiche
Il Comune può richiedere documenti e prove (residenza, contratto, visura catastale) per verificare i requisiti.
In caso di irregolarità, la riduzione può essere revocata e il contribuente dovrà pagare la differenza con sanzioni.
Esempio pratico
Mario, proprietario di un appartamento in Comune X (non classificato A/1, A/8 o A/9), decide di concederlo in comodato gratuito a sua figlia Lucia.
Lucia trasferisce residenza anagrafica e dimora abituale nell’appartamento.
Mario redige e registra il contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate.
Mario possiede solo quell’immobile e la sua abitazione principale (non di lusso) nello stesso Comune.
Tutti i requisiti sono rispettati.
Per il 2025, Mario potrà calcolare l’IMU sulla metà della base imponibile, ottenendo la riduzione del 50%.
Se, ad esempio, l’aliquota comunale fosse del 8 per mille e la base imponibile completa fosse 100.000 €, l’IMU si calcolerebbe su 50.000 €, non su 100.000 €.
Limiti, esclusioni e rischi da considerare
- Nessuna riduzione per immobili A/1, A/8 o A/9.
- Nessuna agevolazione se il comodato è concesso a parenti non in linea retta (fratelli, nipoti, ecc.).
- Il comodante non deve possedere altri immobili abitativi oltre alla casa principale e a quella in comodato.
- Se il comodatario non trasferisce la residenza o non utilizza l’immobile come abitazione principale, la riduzione decade.
- In caso di decesso del comodatario, la riduzione prosegue solo se vi è coniuge superstite con figli minori.