L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 185 del 18 settembre 2024, chiarisce che, in un contratto di locazione con clausola penale, la clausola ha una funzione accessoria e non autonoma rispetto al contratto principale. Di conseguenza, per la registrazione dell’atto, si applica un’unica tassazione basata sulla disposizione più onerosa tra il contratto di locazione e la clausola penale.
Nel caso in questione, un contribuente chiede se, inserendo due clausole penali nel contratto di locazione (una per il mancato pagamento del canone e una per la mancata riconsegna dell’immobile), l’imposta di registro debba essere applicata sulla disposizione più onerosa. L’Agenzia conferma che, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del Testo Unico sull’imposta di registro (Tur), l’atto deve essere tassato in base alla disposizione con l’imposizione più alta.
La clausola penale, secondo il Codice Civile, serve a fissare il risarcimento in caso di inadempimento e non è soggetta all’IVA, ma all’imposta di registro. La Corte di Cassazione ha ribadito che la clausola penale in un contratto di locazione non ha un valore autonomo, quindi segue la tassazione della disposizione principale del contratto.
In sintesi, la clausola penale è considerata parte integrante del contratto di locazione e, in caso di registrazione, è soggetta a un’unica tassazione, determinata sulla base della disposizione più onerosa tra contratto e clausola. La clausola penale, trattata come un atto condizionato, paga l’imposta di registro fissa di 200 euro.