La disciplina dell’imposta di bollo sulle ricevute e fatture relative ai contratti di locazione continua a essere fonte di dubbi interpretativi, soprattutto in relazione alla gestione pratica dei pagamenti e della documentazione da consegnare all’inquilino.
Quando scatta l’obbligo del bollo
Ai sensi del D.P.R. 642/1972, l’imposta di bollo è dovuta su ricevute e quietanze rilasciate dal locatore quando l’importo del canone di locazione supera i 77,47 euro.
Se il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso (imposta di registro annuale o cedolare secca), resta fermo l’obbligo del bollo sulle ricevute rilasciate per i canoni riscossi.
Se invece si emette fattura elettronica con IVA (ad esempio per locazioni di immobili strumentali a soggetti IVA che non optano per l’esenzione), il bollo digitale viene assolto tramite il meccanismo previsto dall’Agenzia delle Entrate con addebito periodico.
La questione della “ricevuta” e del bonifico
Molti proprietari si chiedono se, in presenza di un pagamento tracciabile come il bonifico bancario, sia comunque necessario rilasciare una ricevuta con bollo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolari n. 200/E/1973, risoluzione n. 98/E/2001, oltre a varie FAQ più recenti) che:
Il semplice bonifico non sostituisce la ricevuta. La ricevuta è il documento che certifica l’avvenuto pagamento con valore fiscale e, se di importo superiore a 77,47 euro, richiede l’apposizione del bollo.
Tuttavia, se non viene emessa alcuna ricevuta e le parti si limitano a utilizzare la distinta del bonifico, non si genera l’obbligo di bollo (perché manca il documento su cui applicarlo). In questo caso, la distinta bancaria costituisce prova del pagamento, ma non è una quietanza formale rilasciata dal locatore.
Due orientamenti pratici
Orientamento prudenziale: emettere sempre ricevuta, con bollo se sopra 77,47 euro, a tutela sia del locatore (per giustificare entrate e incassi) sia del conduttore (che può utilizzare la ricevuta per detrazioni fiscali, ad esempio per studenti universitari).
Orientamento minimale: non emettere ricevuta se il pagamento è tracciabile e il contratto è registrato. In tal caso l’inquilino conserva le distinte dei bonifici come prova sufficiente. Questa prassi è diffusa ma non sempre consigliata, poiché in alcune situazioni (detrazioni fiscali, contenziosi) il contribuente potrebbe vedersi richiedere un documento fiscale formale.
Aggiornamenti 2025
Con l’avvio del sistema di monitoraggio digitale dei bolli sulle fatture elettroniche (provvedimento Agenzia Entrate del 4 aprile 2024), si è rafforzata l’attenzione verso l’imposta di bollo anche in materia di locazioni. L’Agenzia sottolinea che l’obbligo resta “a carico del soggetto che emette il documento”, dunque il locatore.
Non si registrano, ad oggi, modifiche legislative che esonerino in modo generalizzato dall’apposizione del bollo sulle ricevute cartacee.
In sintesi, nel 2025:
- la ricevuta di pagamento dei canoni di locazione superiore a 77,47 euro deve recare marca da bollo da 2 euro;
- il bonifico bancario, da solo, non sostituisce la ricevuta con bollo, ma può essere utilizzato come prova del pagamento in assenza di rilascio di quietanza;
- l’approccio più sicuro, soprattutto per chi vuole evitare contestazioni future o agevolare il conduttore nella richiesta di detrazioni, resta quello di emettere ricevuta con bollo.