Il condominio risponde dei danni causati ai condomini e ai terzi dai beni comuni, ivi compresi gli alberi che si trovano nel cortile. Qualora questi ultimi, per carenza di manutenzione, cedano in tutto o in parte, danneggiando beni di proprietà privata, il condominio è tenuto al risarcimento, per via dell’obbligo di custodia sul medesimo gravante ex art. 2051 c.c. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 16548, pubblicata lo scorso 9 novembre 2022.
Questa forma di responsabilità, prevista e disciplinata dall’art.2051 c.c., si giustifica in ragione della ricollegabilità del danno subito dal singolo condomino o dal terzo all’inosservanza da parte del condominio dell’obbligo di provvedere, quale custode, a eliminare quei difetti del bene comune che abbiano prodotto il danno.
Il soggetto danneggiato, pertanto, potrà ottenere il risarcimento semplicemente provando il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra quest’ultimo e il bene comune.
Il condominio, non può tuttavia essere ritenuto responsabile se il danno dipende dal caso fortuito, ossia da un evento assolutamente imprevisto o imprevedibile, o dal fatto del terzo o dalla colpa esclusiva del danneggiato o dalla forza maggiore.