Il Conto Termico 3.0 rappresenta l’evoluzione più recente degli incentivi per l’efficienza energetica in Italia.

Nasce dal quadro normativo introdotto con il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, aggiornato poi con il D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) e infine riformato con il D.M. 7 agosto 2025, che ha dato vita al nuovo sistema, in vigore dal 25 dicembre 2025.

La gestione degli incentivi resta affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che tramite le Regole Applicative definisce modalità operative, documentazione e procedure.

Chi può accedere

Rispetto al passato, la platea si amplia in modo significativo.
Possono accedere:

  • privati
  • pubbliche amministrazioni
  • imprese del terziario
  • enti del terzo settore
  • comunità energetiche rinnovabili (CER)
  • gruppi di autoconsumo collettivo
È un passaggio importante verso un modello energetico più diffuso e condiviso.

Interventi incentivabili

Non si incentivano più singoli impianti, ma sistemi energetici integrati.

Tra gli interventi principali:

  • pompe di calore (anche ibride)
  • fotovoltaico con accumulo
  • sistemi combinati e soluzioni ibride
  • colonnine di ricarica elettrica
Escluse le caldaie a condensazione, in linea con l’uscita dalle fonti fossili.

Non si incentivano più singoli impianti, ma sistemi energetici integrati.

Tra gli interventi principali:
  • pompe di calore (anche ibride)
  • fotovoltaico con accumulo
  • sistemi combinati e soluzioni ibride
  • colonnine di ricarica elettrica
Escluse le caldaie a condensazione, in linea con l’uscita dalle fonti fossili.

Interventi nel residenziale (edifici esistenti)

Sono incentivati interventi come:

  • sostituzione impianti con pompe di calore (aria, acqua, geotermia)
  • sistemi ibridi (pompa di calore + altro generatore)
  • impianti a biomassa solare termico (anche per processi produttivi)
  • scaldacqua a pompa di calore
  • allaccio a teleriscaldamento efficiente
  • microcogenerazione da fonti rinnovabili
Con obbligo di contabilizzazione del calore per impianti sopra determinate soglie.

Incentivi e tempi

Domanda entro 90 giorni dalla fine lavori.
Incentivo fino a:

  • 65% per privati
  • 100% per alcune PA
Sono incluse anche le spese tecniche e professionali.

Grande vantaggio: erogazione diretta dal GSE, spesso in tempi rapidi.

Differenza tra conto termico ed Ecobonus

Il Conto Termico si distingue dall’Ecobonus perché:

  • Conto Termico → rimborso diretto (liquidità)
  • Ecobonus → detrazione fiscale in più anni


Le due agevolazioni sono alternative (non cumulabili).

La scelta dipende soprattutto dalla capienza fiscale del beneficiario

Condomini: come funziona il Conto Termico 3.0

Nei condomìni l’incentivo è unico e intestato al condominio, non ai singoli.

1. Mandato irrevocabile all’incasso
Il condominio resta titolare dell’incentivo ma delega l’incasso a un terzo (installatore, ESCo).
In pratica: il fornitore applica uno sconto, incassa direttamente dal GSE e il condominio paga solo la parte residua,
Questo è uno strumento semplice e molto utilizzato.
La responsabilità verso il GSE resta al condominio. (Riferimento: art. 1723 c.c.)

2. Cessione del credito
Il condominio trasferisce il diritto all’incentivo a un soggetto terzo (ESCo, banca, società energetica).
Il cessionario diventa titolare del credito eassume anche la responsabilità verso il GSE.
È tipica nei contratti EPC (Energy Performance Contract), dove la ESCo finanzia l’intervento recupera l’incentivo direttamente.

Nel Conto Termico:

  • il credito non è dei singoli condòmini
  • quindi non può essere ceduto individualmente

Il soggetto unico resta sempre il condominio.

Il Conto Termico 3.0 è uno strumento più moderno perché:

  • amplia i beneficiari
  • incentiva sistemi integrati (non singoli impianti)
  • elimina progressivamente le fonti fossili
  • semplifica l’accesso con procedure digitali
  • garantisce liquidità rapida
Crediti foto: Freepick

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