La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24477 del 3 settembre, ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” non spetta se l’acquirente è già comproprietario, anche solo pro-quota, di un altro immobile nello stesso Comune insieme al coniuge.
Il caso nasce da una contribuente che, in regime di separazione dei beni, aveva acquistato un nuovo immobile chiedendo i benefici fiscali. L’Agenzia delle Entrate li ha negati, sostenendo che la comproprietà con il marito di un’altra abitazione nel medesimo Comune bastava a escludere l’agevolazione.
La Corte ha confermato la posizione del fisco: la norma parla di “comunione con il coniuge” senza distinguere tra comunione legale e comunione ordinaria. Quindi, qualunque forma di contitolarità con il coniuge impedisce di accedere al bonus, a meno che non vi sia separazione legale.
In sostanza, possedere anche solo una quota di un’abitazione idonea nello stesso Comune esclude automaticamente i benefici fiscali “prima casa”.
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