In condominio, la norma alla quale fare riferimento è l’art. 1122 ter c.c., la quale stabilisce che le deliberazioni che autorizzano l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la video sorveglianza su di esse, sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).
Per ritenersi conforme, per l’installazione devengo essere seguite alcune regole:
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- la presenza delle telecamere deve essere segnalata con appositi cartelli, dai quali sia possibile desumere le finalità del sistema di videosorveglianza, nonché i dati identificativi del titolare del trattamento dei dati e del responsabile del trattamento medesimo;
- le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (es. portone di ingresso, l’androne, il pianerottolo, il garage, il cortile, il giardino condominiale), evitando la ripresa di luoghi circostanti privati;
- le telecamere devono essere adeguatamente custodite in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati videoregistrati.
L’amministratore di condominio è Titolare o Responsabile del trattamento dei dati dei condòmini.
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