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Chi paga le spese condominiali del condòmino moroso?

Nel contesto della vita condominiale, può accadere che uno dei condòmini non versi le quote dovute per le spese comuni. In questi casi, è importante chiarire chi sia tenuto a coprire tali spese e quali strumenti offra la legge per il recupero del credito.

Le quote condominiali e la loro natura

Le spese relative alla manutenzione e alla gestione delle parti comuni dell’edificio rappresentano obblighi patrimoniali per ciascun condòmino, da rispettare in proporzione alla propria quota millesimale, come previsto dall’art. 1123 del Codice Civile.
L’amministratore del condomìnio ha il compito di redigere il rendiconto e ripartire le spese tra i condòmini, secondo i criteri approvati dall’assemblea.

Obbligo di agire contro il condòmino moroso

L’amministratore è tenuto a intraprendere azioni legali contro i condòmini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui è emersa la morosità. Questo obbligo è sancito dall’art. 63 delle Disposizioni per l’Attuazione del Codice Civile, che consente all’amministratore di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche senza una delibera assembleare.
Nei casi più gravi, qualora il moroso continui a non saldare quanto dovuto, l’amministratore può procedere anche al pignoramento dei beni mobili, immobili o dei conti correnti del debitore.

Copertura temporanea delle spese da parte degli altri condòmini

In presenza di spese urgenti o indifferibili (ad esempio un guasto all’impianto elettrico, la rottura dell’ascensore o danni strutturali importanti), può risultare necessario che gli altri condòmini anticipino provvisoriamente anche la quota del moroso, per garantire il corretto funzionamento dei servizi.
Tuttavia, tale anticipo non costituisce un obbligo definitivo: le somme devono essere poi recuperate dal debitore moroso tramite l’azione dell’amministratore.

Responsabilità del nuovo acquirente dell’immobile

Quando un’unità immobiliare viene venduta, il nuovo proprietario può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali arretrati lasciati dal precedente titolare.
In base all’art. 63, comma 4, delle Disposizioni per l’Attuazione del Codice Civile, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per le spese riferite all’anno in corso e a quello precedente alla data del trasferimento.

È buona prassi, in fase di compravendita, richiedere all’amministratore una dichiarazione aggiornata sulla situazione debitoria dell’appartamento.

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