Esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, che assumono a tempo indeterminato giovani under 36. È quanto previsto dalla legge di Bilancio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023.
La disposizione non è immediatamente operativa, occorre ottenere l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
Si tratta, nella sostanza, di una riedizione dell’incentivo (peraltro aumentato) già previsto dall’art. 1, comma 10 e seguenti, della legge n. 178/2020 declinato, in via amministrativa, dall’INPS con diverse note tra le quali spicca la circolare n. 56/2021.
I datori di lavoro teoricamente destinatari della norma incentivante: sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli, ed esclusiquelli domestici per la particolarità del rapporto) e le imprese del settore finanziario(banche, assicurazioni, ecc.), salvo diversa decisione della Commissione europea in quanto escluse, in passato, dalla comunicazione C (2020) final del 19 marzo 2020. Anche le Pubbliche Amministrazioni individuate principalmente (ma non solo, basti pensare alle c.d. “Authority”) nella elencazione dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 sono escluse dall’agevolazione.
L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e deve riguardare un lavoratore o una lavoratrice che non hanno compiuto i 36 anni (ossia, il contratto deve iniziare entro i 35 anni e 364 giorni) e che, nella loro vita, non sono stati mai titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ci sono delle eccezioni che vanno tenute presenti e che riguardano “in primis” il contratto di apprendistato che, come è noto è un contratto a tempo indeterminato, quindi rientrante nella norma incentivante.