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Agibilità mancante per motivi formali: nessun ostacolo alla vendita dell’immobile

agibilità

Con la sentenza n. 10449 del 22 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha fornito un’importante precisazione in tema di compravendita immobiliare e certificato di agibilità.

Secondo la Suprema Corte, la mancata consegna del certificato di agibilità da parte del venditore non determina automaticamente un vizio grave dell’immobile, a condizione che l’assenza del documento sia dovuta a una mera omissione formale, come la mancata attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio, e non a carenze sostanziali, come difetti strutturali o l’assenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza o di risparmio energetico.

In tali casi, l’inadempimento del venditore – previsto dall’art. 1477, comma 3, del Codice Civile – consiste solo nell’omessa consegna di un documento formalmente necessario, ma non incide sulla commerciabilità dell’immobile in senso proprio. L’acquirente potrà comunque procedere all’acquisto, farsi carico della presentazione della pratica e sostenerne i costi, senza che ciò configuri un difetto tale da invalidare la vendita o giustificare richieste risarcitorie o risolutorie.

Crediti foto: Shutterstock

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