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Agibilità mancante per motivi formali: nessun ostacolo alla vendita dell’immobile

Con la sentenza n. 10449 del 22 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha fornito un’importante precisazione in tema di compravendita immobiliare e certificato di agibilità.

Secondo la Suprema Corte, la mancata consegna del certificato di agibilità da parte del venditore non determina automaticamente un vizio grave dell’immobile, a condizione che l’assenza del documento sia dovuta a una mera omissione formale, come la mancata attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio, e non a carenze sostanziali, come difetti strutturali o l’assenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza o di risparmio energetico.

In tali casi, l’inadempimento del venditore – previsto dall’art. 1477, comma 3, del Codice Civile – consiste solo nell’omessa consegna di un documento formalmente necessario, ma non incide sulla commerciabilità dell’immobile in senso proprio. L’acquirente potrà comunque procedere all’acquisto, farsi carico della presentazione della pratica e sostenerne i costi, senza che ciò configuri un difetto tale da invalidare la vendita o giustificare richieste risarcitorie o risolutorie.

Crediti foto: Shutterstock

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