Con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come vanno applicate le sanzioni in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo, superando le indicazioni precedenti della Circolare 26/E del 2011 e allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione.
Le regole generali
Secondo l’art. 17 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR), l’imposta sui contratti pluriennali può essere versata:- annualmente, sulla base del canone dell’anno;
- in un’unica soluzione, sull’intero importo del contratto (con piccolo sconto).
- Sanzione del 45% dell’imposta dovuta, con minimo 150 euro, se il ritardo è entro 30 giorni;
- Sanzione del 120%, con minimo 250 euro, se il ritardo supera i 30 giorni (considerata omessa registrazione).
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che, se il contribuente sceglie di pagare l’imposta annualmente, la sanzione va calcolata solo sull’imposta dovuta per la prima annualità, e non sull’intero contratto.
Chi invece paga in un’unica soluzione, beneficiando dello sconto, deve considerare che, in caso di ritardo, il carico sanzionatorio può risultare più elevato.
Cedolare secca: sanzione fissa
Per i contratti in regime di cedolare secca, la nuova Risoluzione chiarisce definitivamente che:- 250 euro in caso di omessa registrazione;
- 150 euro in caso di tardiva registrazione.
Riepilogo: chiarezza e uniformità interpretativa
La Risoluzione 56/E/2025 porta chiarezza e uniformità:
- chi applica la cedolare secca paga sempre una sanzione fissa;
- chi è nel regime ordinario deve commisurare la sanzione all’imposta della prima annualità, se opta per il pagamento rateizzato.