Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello n. 230 del 3 settembre 2025, ha fatto luce su un aspetto cruciale per chi ha acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa” durante il periodo di sospensione dei termini legato all’emergenza Covid-19, e ha avviato su quell’immobile lavori rientranti nel Superbonus.
La questione centrale riguarda il termine previsto per il trasferimento della residenza, che in condizioni ordinarie è di 18 mesi dall’acquisto. Tuttavia, quando l’immobile è oggetto di interventi “trainanti” per il Superbonus – come la riqualificazione energetica – questo termine si estende a 30 mesi. Il dubbio sollevato nel caso specifico era se anche questo termine potesse beneficiare della sospensione dei termini prevista dai decreti emergenziali.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi, poiché esso trae origine dalla stessa normativa agevolativa sulla prima casa, richiamata dal Superbonus. In pratica, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 – compreso quindi quello dei 30 mesi – sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 ottobre 2023.
Ciò significa che chi ha acquistato un’abitazione nel periodo di sospensione, e ha realizzato interventi Superbonus, non dovrà calcolare i 30 mesi a partire dalla data di acquisto, ma dal termine della sospensione, ovvero dal 31 ottobre 2023. Per esempio, nel caso esaminato, il contribuente aveva acquistato l’immobile a novembre 2021: grazie alla sospensione, avrà tempo fino alla fine di aprile 2026 per trasferire la propria residenza nell’immobile e mantenere il diritto alle agevolazioni prima casa.
Questo chiarimento ha un impatto rilevante per moltissimi contribuenti che si trovano in situazioni simili e temevano di perdere i benefici fiscali a causa dei ritardi nei lavori o nella disponibilità dell’immobile, spesso legati a fattori indipendenti dalla loro volontà. Il principio stabilito è chiaro: la sospensione legata al Covid ha effetto su tutti i termini della disciplina “prima casa”, inclusi quelli connessi agli interventi incentivati dal Superbonus.