Secondo l’ordinanza della Cassazione del 7 marzo 2024, i gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, anche se non l’hanno effettivamente incassata dai clienti. Tuttavia, hanno il diritto di recuperare queste somme dai soggetti che effettivamente dovrebbero averla pagata.
La sentenza precisa che una volta che i gestori sono stati identificati come responsabili del tributo, non possono più essere accusati di peculato per eventuali violazioni penali relative al mancato, ritardato o parziale pagamento dell’imposta di soggiorno, anche se queste violazioni sono avvenute in passato.
La Cassazione sottolinea che la legge attribuisce retroattivamente agli operatori turistici il ruolo di responsabili del tributo, confermando che il gestore è debitore nei confronti dell’ente impositore, ma con la possibilità di chiedere indietro le somme dovute dai soggetti a cui l’imposta era destinata.