Il trasferimento all’estero per motivi di lavoro non può avvenire dopo l’acquisto di una “prima casa”.
In questi casi, è necessario rispettare un vincolo temporale: il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile deve avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla data dell’acquisto, altrimenti le agevolazioni fiscali potrebbero venire meno.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti tramite la risoluzione n. 328/E, riguardante una cittadina italiana iscritta all’AIRE, che ha acquistato un’abitazione in Italia nel 2023, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. L’acquirente aveva dichiarato nell’atto che avrebbe trasferito la propria residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto. Tuttavia, la contribuente desidera mantenere la residenza all’estero e rimanere iscritta all’AIRE, chiedendo se fosse possibile rettificare la dichiarazione fatta per non perdere le agevolazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile modificare retroattivamente la dichiarazione, poiché il requisito della residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi va rispettato. Inoltre, per usufruire delle agevolazioni “prima casa” in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, il trasferimento deve avvenire prima dell’acquisto dell’immobile. Poiché la contribuente ha acquistato la casa mentre era residente e lavorava in Italia, non può retrocedere sulla dichiarazione fatta.
In conclusione, se la residenza non viene trasferita entro il termine previsto, le agevolazioni fiscali per la “prima casa” vengono revocate. Tuttavia, se il termine di diciotto mesi non è ancora scaduto, è possibile revocare la dichiarazione di intenti, chiedendo la riliquidazione dell’imposta di registro senza sanzioni.