La registrazione del preliminare di compravendita (anche detto compromesso) è un passaggio obbligatorio che deve avvenire entro 30 giorni dalla firma.
Comporta il versamento di un’imposta fissa di 200 euro e di un’imposta proporzionale calcolata sulle somme versate come caparra confirmatoria o acconto prezzo.
Il pagamento delle imposte avviene tramite modello F24 Elide.
Le vecchie regole fino al 2024
Fino al 31 dicembre 2024 era in vigore una distinzione tra le due tipologie di somme:
– Caparra confirmatoria: tassata allo 0,5%;
– Acconti prezzo non soggetti a IVA: tassati al 3%.
Questa differenza spesso generava incertezze e un costo fiscale elevato, soprattutto nei casi in cui l’acconto fosse consistente.
La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024
Dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2024, la disciplina cambia radicalmente:
– Caparra confirmatoria e acconti non soggetti a IVA saranno tassati allo 0,5%, in modo uniforme.
– Gli acconti soggetti a IVA restano invece assoggettati alla sola imposta fissa di 200 euro.
I vantaggi per chi compra e vende casa
La nuova regola comporta due vantaggi principali:– Riduzione del costo fiscale per i preliminari con acconti elevati;
– Semplificazione e fine delle incertezze interpretative tra caparra e acconto.
Inoltre, l’imposta proporzionale pagata al momento del preliminare viene scomputata dall’imposta principale dovuta al rogito notarile. In questo modo si evita qualsiasi rischio di doppia tassazione: l’importo totale versato non può mai superare quello dovuto per l’atto definitivo.
Decorrenza e applicazione
La nuova disciplina si applica solo ai preliminari stipulati dal 1° gennaio 2025 in avanti. Per i contratti firmati prima di tale data continuano a valere le regole precedenti, con la distinzione tra caparra e acconto.