La fattura che riguarda l’intermediazione di una compravendita immobiliare deve essere emessa quando si conclude la prestazione; questo può coincidere, in base all’incarico ricevuto dall’agente, con l’accettazione della proposta di acquisto, con la firma del preliminare di compravendita o con la data dell’atto di vendita. Qualora le parti prendessero accordi per un pagamento rateizzato della mediazione, questo non legittima l’emissione di fatture parziali in concomitanza del pagamento delle singole rate.
La Corte di Giustizia UE ha affrontato il tema, con la sentenza C-324/20, della data di emissione della fattura per un’intermediazione immobiliare in caso di pagamento rateale della prestazione; la Corte ha affermato che la fattura deve essere emessa per l’intero importo pattuito al momento della prestazione e non in concomitanza delle rate.
Questo perché la mediazione non è una prestazione che comporta pagamenti successivi, per la quale l’obbligazione tributaria e l’esigibilità dell’IVA sussistono alla scadenza di ogni pagamento. Il mediatore deve emettere la fattura con l’importo complessivo, eventualmente anticipando il pagamento dell’IVA e incassando il corrispettivo alla maturazione delle singole rate.