Con la risposta n. 146 del 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un importante aspetto fiscale relativo ai contratti di locazione assoggettati a cedolare secca: la clausola penale, inserita per tutelare il locatore in caso di inadempimento da parte del conduttore, non è soggetta a imposta di registro.
Il motivo? La clausola penale è considerata accessoria e non autonoma rispetto al contratto di locazione. Di conseguenza, segue il medesimo regime fiscale del contratto principale. Come noto, l’opzione per la cedolare secca comporta l’esenzione non solo dall’Irpef (e relative addizionali), ma anche dalle imposte di registro e di bollo. Pertanto, ogni patto che sia parte integrante del contratto – come appunto la clausola penale prevista dall’art. 1382 c.c. – gode dello stesso trattamento agevolato. L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza di legittimità, che nel tempo ha confermato la natura non autonoma di tali clausole (Cass. n. 21713/2020 e n. 9938/1996). In sintesi: chi affitta un immobile con cedolare secca può inserire una clausola penale senza temere ulteriori oneri fiscali, in quanto rientra nell’esenzione già prevista per il contratto di locazione stesso. Una semplificazione utile per chi desidera tutelarsi senza complicazioni burocratiche o aggravi fiscali.
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