Per la concessione in locazione delle parti comuni si può usufruire della modalità di “uso indiretto” del bene comune generalmente consentita ai sensi e nei limiti dell’art. 1102 Cc. L’uso indiretto consegue la finalità del miglior godimento delle cose comuni (art. 1106 Cc.), con l’accrescimento dell’unità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta.
Quando è possibile l’uso indiretto?
L’uso indiretto della cosa comune – nella specie, mediante locazione – può essere disposto con deliberazione dell’assemblea dei condomini o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere, solo quando non sia possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i condomini, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente o con turnazione o frazionamento degli spazi. In mancanza di tale presupposto, la delibera che dispone la locazione del bene è da considerarsi nulla, quale che sia la maggioranza, salvo che ricorra l’unanimità.
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