Il condòmino astenuto: che impatto ha sull’assemblea condominiale?

Durante le assemblee condominiali, capita spesso che alcuni partecipanti decidano di astenersi dal voto. Questa scelta, che può sembrare neutrale o strategica per evitare conflitti, ha in realtà conseguenze giuridiche ben precise. Comprendere cosa comporta l’astensione è fondamentale per evitare fraintendimenti e per esercitare correttamente i propri diritti.

Astenuti e quorum costitutivo

La validità di un’assemblea dipende dal raggiungimento del quorum costitutivo, ovvero dalla presenza di un numero minimo di partecipanti. In prima convocazione serve la maggioranza dei condòmini e almeno due terzi dei millesimi, mentre in seconda convocazione basta un terzo dei condòmini e dei millesimi.

Importante: anche il condomino astenuto contribuisce al raggiungimento di questo quorum. Quindi, se presente fisicamente o per delega, partecipa alla costituzione dell’assemblea, anche se poi non vota.
L’astenuto tra giurisprudenza e riforma

Prima della riforma del condominio (Legge 220/2012), la Cassazione aveva già chiarito che l’astensione non equivaleva a voto favorevole. L’astenuto veniva assimilato al dissenziente o all’assente, in quanto non aveva espresso consenso alla delibera (Cass. civ., n. 129/1999). Questa linea è stata confermata dopo la riforma: oggi l’art. 1137 c.c. riconosce agli astenuti lo stesso diritto di impugnare la delibera previsto per assenti e contrari. L’astensione non è quindi una “zona grigia”, ma una posizione chiara e giuridicamente rilevante.

L’impugnazione della delibera da parte dell’astenuto

Se una delibera è contraria alla legge o al regolamento condominiale, anche il condomino astenuto può impugnarla entro 30 giorni dalla sua adozione. Il verbale deve indicare chiaramente chi ha votato a favore, chi contro, chi era assente e chi si è astenuto. Solo queste categorie (astenuti, dissenzienti e assenti) hanno titolo per contestare la validità della delibera. Fanno eccezione le delibere nulle, che possono essere impugnate in ogni momento da chiunque ne abbia interesse.

Astenuti e quorum deliberativo

Una volta raggiunto il quorum costitutivo, si passa al quorum deliberativo, cioè alla maggioranza necessaria per approvare le decisioni. Qui l’astensione non conta: chi si astiene non viene incluso nel calcolo dei voti favorevoli. In pratica, la delibera si approva solo se ottiene un numero sufficiente di voti favorevoli, escludendo dal conteggio astenuti e contrari. L’astensione non è un modo per “chiamarsi fuori” senza conseguenze. Ha un impatto preciso sulla validità dell’assemblea e sulle delibere. È importante che l’amministratore informi correttamente i condomini su questo punto, per evitare fraintendimenti e garantire un processo decisionale trasparente.

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