L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89 del 7 aprile 2025, ha chiarito che la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del Decreto Rilancio) va calcolata separatamente per ciascun edificio in base alla categoria catastale, anche se condividono un unico accesso carrabile e pedonale.
Nel caso analizzato:
Il contribuente possiede due edifici distinti (uno B/5, l’altro C/6) con CILA presentata il 7 settembre 2023, prima delle modifiche restrittive introdotte dal DL 212/2023 (in vigore dal 30 dicembre 2023).
Si applica quindi la normativa originaria, che prevede il beneficio del 75% su:
– max 50.000 € per edifici unifamiliari o autonomi
– max 40.000 € (x unità) per edifici da 2 a 8 unità
– max 30.000 € (x unità) per edifici con più di 8 unità
Nel caso specifico, spettano 50.000 € per ciascun edificio, per un totale di 100.000 € di spesa agevolabile.
L’agevolazione copre anche percorsi esterni e automazione di cancelli.