Deleghe in condominio: cosa sapere per partecipare all’assemblea

In condominio, non è sempre necessario essere presenti di persona alle assemblee: ogni condomino può farsi rappresentare da un altro condomino o da un terzo, tramite delega scritta.

Regole principali

La delega deve essere scritta e indicare chiaramente: delegante, delegato, conferimento della procura, data dell’assemblea e firma del delegante.
È possibile usare anche email o conferire la delega durante la riunione.
Non si può delegare l’amministratore: eventuali voti conferiti dall’amministratore sono illegittimi e possono annullare la delibera.

Rapporto delegante-delegato

Il delegato agisce come mandatario del delegante e deve seguire le sue istruzioni.
Se la delega è “in bianco” (senza indicazioni precise), il delegato può votare liberamente e il voto vincola comunque il delegante.
Solo il delegante può contestare eventuali abusi del delegato; gli altri condomini non hanno legittimazione.

Limiti e regolamenti

In assemblee con più di 20 condomini, un soggetto non può rappresentare più di un quinto dei condomini o dei millesimi, salvo regolamento più restrittivo.
Il regolamento può fissare regole più severe ma non può aumentare il limite previsto dalla legge, per garantire una discussione equilibrata e collegiale.

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