Gran parte delle decisioni condominiali sono assunte a maggioranza (di solito basta il 50%+1 dei presenti che rappresentino almeno metà dei millesimi dell’edificio). Vi sono però delle eccezioni, nessun giudice può entrare nel merito delle decisioni dell’assemblea di condominio.
l tribunale non può dare giudizio sulla discrezionalità delle delibere approvate, ma si possono verificare dei vizi che possono riguardare queste delibere:
- mancato ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea;
- avviso di convocazione dell’assemblea generico o non completo;
- ricevimento in ritardo dell’avviso di convocazione; mancato rispetto del quorum costitutivo;
- mancato rispetto dei quorum deliberativi ossia delle maggioranze imposte dalla legge per le singole votazioni;
- mancata verbalizzazione dell’esito delle votazioni;
- omessa indicazione, nel verbale di assemblea, dei nomi dei votanti favorevoli e contrari;
- firma del presidente sul verbale;
- mancato rispetto di eventuali oneri o procedure speciali richieste dal regolamento di condominio.
Nel caso in cui la delibera condominiale rispetti tutti i punti appena elencati, chi è in minoranza deve rispettare il volere della maggioranza. Tuttavia, secondo la Cassazione, i condòmini contrari possono ottenere l’annullamento della delibera anche nel caso in cui essa determini un grave pregiudizio a danno del condomino o di un bene o di un servizio comune.