Il legislatore, anche nel 2023, concede ai contribuenti la possibilità di scegliere tra la cedolare secca o l’Irpef per la tassazione delle imposte, che derivano dal reddito da locazione.
Come funziona la cedolare secca?
Nel momento in cui i contribuenti scelgono per particolare regime sostitutivo dell’Irpef, possono accedere ad alcune agevolazioni, per esempio sono esentati dal pagamento delle imposte di registro e bollo e dalle addizionali regionali e comunali Irpef; la cedolare secca permette di applicare due aliquote, la prima al 21% per i contratti d’affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi e la seconda al 10% per i contratti d’affitto a canone concordato. Bisogna effettuare una scelta tra queste due nel momento in cui si procede con la registrazione del contratto attraverso il modello RLI o nel momento in cui è prevista la proroga del contratto.
Hanno la possibilità di scegliere l’aliquota maggiore, del 21%, le persone fisiche, titolari di un diritto di proprietà o di godimento di un immobile (questa condizione si deve manifestare al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni) e per poter applicare la cedolare secca gli immobili in affitti devono appartenere alle categorie A1 e A11 ed essere ad uso abitativo. Grazie al regime agevolato, i proprietari non sono tenuti a versare:
- l’imposta di registro nel momento in cui viene registrato il contratto;
- l’imposta di bolla all’atto di registrazione del contratto;
- le addizionali IRPEF, comunali e regionali.
Per accedere all’aliquota al 10% sono richiesti requisiti più stringenti, viene applicata esclusivamente ai contratti a canone concordato, per i quali è necessario rispettare uno dei seguenti requisiti:
- gli immobili devono essere collocati in Comuni* con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati;
- i contratti d’affitto devono coinvolgere gli studenti universitari;
- riguardino direttamente dei Comuni nei quali ci siamo state delle calamità naturali;
- agli affitti transitori, disciplinati dalla Legge n. 431/1998.
*Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e i comuni confinanti a quelli appena elencati e gli altri comuni capoluogo di provincia.
È importante, nel caso in cui si voglia optare per il contratto a canone concordato, farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà territoriale e dei conduttori firmatarie dell’Accordo Territoriale. Nel caso in cui i contrati non siano stati assistiti, è necessario ottenere un’attestazione dalle organizzazioni che hanno firmato l’accordo.
Il comma 595, articolo 1 della Legge 178/2020, ovvero la Legge di Bilancio 2021, dà indicazioni su come comportarsi con la cedolare secca per gli affitti brevi e fissa il tetto massimo di quattro appartamenti per ogni periodo di imposta, per poterne beneficiare; nel momento in cui viene superato questo limite, viene applicata la normale tassazione Irpef e l’attività viene considerata come imprenditoriale, necessario svolgerla con partita Iva.
Con la cedolare secca i contribuenti sono tenuti a versare, ogni anno, un acconto ed un saldo e l’acconto dovuto deve essere calcolato sulla base dell’imposta versata nell’anno precedente e pari al 100%; inoltre, bisogna rispettare il seguente calendario:
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52;
- in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52. La prima, del 40%, deve essere versata entro il 30 Giugno e il restante 60% entro il 30 novembre.
Ultima cosa, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento deve essere versato il saldo.
Crediti foto: Freepick
Fonte: Quifinanza