Il 27 luglio 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 175 la legge 24 luglio 2024, n. 105, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, noto come “Decreto Salva Casa”.
Tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 ed entrato in vigore il 30 maggio 2024, introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. La legge di conversione, in vigore dal 28 luglio 2024, conferma e modifica alcune delle misure volte a facilitare gli interventi edilizi, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, senza compromettere il rispetto delle normative vigenti.
Il concetto di “recupero dei sottotetti in deroga alle distanze tra fabbricati” (art. 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia – T.U.E.) si riferisce alla possibilità di recuperare e trasformare i sottotetti (spazi non abitabili situati sotto il tetto degli edifici) in spazi abitabili, anche se l’intervento non rispetta le distanze minime tra edifici o dai confini stabilite dalle norme urbanistiche.
Obiettivo
Il comma 1-quater mira a incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa senza consumare nuovo suolo, ovvero cercando di sfruttare al massimo gli edifici già esistenti.
Deroga alle distanze
Normalmente, la normativa edilizia prevede che tra gli edifici debbano essere rispettate certe distanze minime, sia tra edifici che dai confini. Tuttavia, in questo caso, è previsto che gli interventi di recupero dei sottotetti siano consentiti anche se non rispettano queste distanze minime, a determinate condizioni.
Condizioni per la deroga
Rispettare i limiti di distanza vigenti al momento della costruzione dell’edificio: se al momento in cui l’edificio è stato costruito erano vigenti norme diverse o più permissive rispetto alle distanze tra fabbricati, si potrà fare riferimento a quelle.
Non modificare la forma e la superficie del sottotetto: l’intervento non deve cambiare la conformazione fisica del sottotetto (ad esempio, non è consentito ampliarlo). Si può solamente trasformarlo da spazio non abitabile a abitabile senza alterare la volumetria esistente.
Rispettare l’altezza massima dell’edificio approvata dal titolo edilizio originario (cioè il documento che ha autorizzato la costruzione): non è consentito innalzare l’edificio oltre quanto già autorizzato.
Questo tipo di intervento deve comunque rispettare le eventuali leggi regionali che possono prevedere norme più favorevoli rispetto alla legge nazionale.