La possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10% alla costruzione di immobili destinati ad attività didattiche e formative è un tema di grande interesse per enti, fondazioni e soggetti attivi nei settori della formazione e della ricerca.
Con la risposta n. 309 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante, ribadendo un principio fondamentale: non conta la qualificazione formale dell’immobile, ma la sua destinazione concreta e strutturale.
Un aspetto che rende l’agevolazione rilevante, ma tutt’altro che automatica.
Il quadro normativo sull’IVA agevolata al 10%
La disciplina di riferimento è contenuta nel DPR n. 633/1972, Tabella A, parte III, che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di appalto relative alla costruzione:
- di case di abitazione non di lusso
- di edifici ad esse assimilati
Tra questi rientrano anche gli edifici scolastici, sulla base di un impianto normativo consolidato che richiama, tra le altre, le:
- leggi n. 408/1949 e n. 659/1961
- RDL n. 1094/1938
L’assimilazione degli edifici scolastici alle abitazioni non di lusso non è quindi una forzatura interpretativa, ma il risultato di una lettura sistematica della normativa, confermata da prassi amministrativa e giurisprudenza.
Immobili a uso didattico: cosa conta davvero per l’agevolazione
Il punto centrale ribadito dall’Agenzia delle Entrate è che l’IVA al 10% spetta solo quando l’edificio:
- è strutturalmente progettato per finalità didattiche
- è funzionalmente destinato in modo stabile all’istruzione o alla formazione
- persegue finalità collettive in modo concreto e continuativo
L’elenco degli immobili agevolabili non è tassativo: la presenza della locuzione “e simili” consente di includere anche fabbricati che non ospitano collettività in senso tradizionale, purché l’interesse collettivo sia reale e verificabile.
Didattica e ricerca nello stesso immobile: quando l’IVA ridotta è ammessa
Nel caso oggetto della risposta n. 309/2025, l’ente istante realizzerà un fabbricato destinato sia a
ricerca, sia a didattica e formazione permanente.
L’Agenzia chiarisce che la compresenza di attività di ricerca non esclude l’agevolazione, a condizione che l’attività didattica:
- non sia marginale
- sia strutturale
- sia stabile nel tempo
IVA al 10% e spese di progettazione: quando è possibile
Un aspetto di grande rilievo operativo riguarda le spese di progettazione. Anche queste possono beneficiare dell’IVA al 10%, ma solo a precise condizioni: devono essere ricomprese nello stesso contratto di appalto che disciplina la realizzazione dell’opera. Se la progettazione è affidata tramite:
- contratto autonomo
- incarico separato
Documentazione e coerenza progettuale: elementi decisivi
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’IVA al 10% per gli immobili a uso didattico:
- non è automatica
- richiede coerenza progettuale
- impone chiarezza contrattuale
- deve poggiare su una destinazione funzionale reale
- convenzioni
- programmi formativi
- organizzazione degli spazi
- atti che dimostrino l’uso didattico effettivo
Un’opportunità da gestire con attenzione
In un contesto in cui sempre più enti integrano ricerca e didattica, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un’opportunità concreta.
Allo stesso tempo, è un chiaro invito alla prudenza: progettare e contrattualizzare correttamente fin dall’inizio è la condizione essenziale per beneficiare legittimamente dell’IVA agevolata al 10%.