L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha ribadito che gli incarichi professionali gratuiti non sono ammessi, se non in casi eccezionali e con una motivazione chiara e documentata. Il principio serve a evitare che un professionista ottenga vantaggi competitivi rispetto ad altri nelle successive gare o affidamenti.
Il caso Caccamo: perché l’affidamento è stato bocciato
Il caso nasce dal progetto “Zero ostacoli al castello” del Comune di Caccamo (Palermo), relativo al restauro e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Comune aveva affidato l’incarico a titolo gratuito, giustificandosi con la mancanza di fondi, l’urgenza e la “disponibilità” del professionista.
L’ANAC, però, ha bocciato la scelta perché non sufficientemente motivata e non conforme ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Le regole del Codice dei contratti pubblici
Secondo il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 8), le prestazioni professionali devono essere retribuite, proprio per evitare distorsioni del mercato.
Anche quando la legge consente eccezioni, la pubblica amministrazione deve spiegare in modo dettagliato perché ricorre alla gratuità e dimostrare che non crea vantaggi indebiti per il professionista coinvolto.
La sintesi della posizione ANAC
In sintesi, l’affidamento gratuito è vietato, salvo motivi straordinari e ben giustificati, e resta comunque soggetto alle regole di correttezza, trasparenza e parità di trattamento.