L’IMU, si sa, è una delle imposte che più spesso genera dubbi, soprattutto nei casi in cui una coppia separata o divorziata mantiene la comproprietà della casa familiare.
La definizione di “abitazione principale”, apparentemente semplice, diventa complessa quando le vite si dividono e ciascuno dei coniugi abita in luoghi diversi o in comuni differenti.
La regola generale stabilisce che l’IMU non si paga sull’abitazione principale, cioè sull’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Tuttavia, quando la casa è in comproprietà tra ex coniugi o coniugi non conviventi, la situazione si complica.
Caso 1: separazione e residenza diversa dei coniugi
Immaginiamo un caso concreto: una coppia sposata possiede insieme una casa a Parma. Dopo la separazione, la moglie rimane a vivere nell’immobile con i figli, mentre il marito si trasferisce a Piacenza, mantenendo la sua quota di proprietà ma non la residenza.
In questo caso l’abitazione principale, ai fini IMU, è solo per chi la occupa stabilmente, cioè la moglie.
Lei continuerà a non pagare l’imposta sulla sua quota, mentre il marito, pur essendo ancora comproprietario, dovrà pagare l’IMU sulla sua parte perché non vi abita più.
La residenza anagrafica e la dimora abituale coincidono con il diritto all’esenzione.
Caso 2: coniugi residenti in comuni diversi
Un altro scenario frequente riguarda i coniugi che vivono in due comuni diversi per ragioni di lavoro.
Se, ad esempio, la moglie ha la residenza e dimora in un appartamento a Bologna e il marito in un’altra casa di loro proprietà a Reggio Emilia, ciascuno potrebbe teoricamente sostenere che la propria casa è abitazione principale.
Fino a poco tempo fa, però, la norma considerava una sola abitazione principale per nucleo familiare, escludendo la doppia esenzione.
Le pronunce della Corte Costituzionale hanno poi chiarito che, se i coniugi vivono stabilmente in comuni diversi per motivi oggettivi e documentabili, entrambi possono beneficiare dell’esenzione, purché ognuno risieda e dimori effettivamente nella casa di cui è proprietario.
Si tratta di una valutazione caso per caso, che richiede attenzione: basta un controllo anagrafico o fiscale per far decadere il beneficio.
Caso 3: casa assegnata dal giudice dopo la separazione
Le situazioni diventano ancora più delicate quando l’immobile è assegnato dal giudice in sede di separazione.
Se la casa è assegnata a uno dei due coniugi, il diritto di abitazione si trasferisce automaticamente a chi la utilizza, e quindi l’IMU è dovuta da chi resta titolare del diritto di proprietà ma non ne ha più il possesso.
In pratica:
- l’assegnatario non paga l’IMU, perché l’immobile è considerato abitazione principale;
- l’altro comproprietario è esonerato, perché ha perso la disponibilità materiale del bene per effetto del provvedimento giudiziario.
Caso 4: comproprietà di immobili non abitati
Non mancano infine i casi in cui la comproprietà riguarda immobili in cui nessuno risiede più: ad esempio, dopo la separazione, la casa resta sfitto o usata saltuariamente.
In questo caso, per entrambi i comproprietari l’immobile non è più abitazione principale e quindi l’IMU è dovuta interamente, proporzionalmente alle rispettive quote.
È un aspetto che spesso sfugge, ma che può generare accertamenti e sanzioni se l’imposta non viene versata.
Residenza e possesso determinano l’esenzione
Il principio cardine resta sempre lo stesso: l’esenzione IMU segue chi vive e risiede realmente nell’immobile, non chi ne conserva la proprietà formale.
Quando le strade si dividono, la casa – anche se condivisa – non segue più le regole familiari, ma quelle tributarie.
Capire in tempo quale quota è esente, comunicare al Comune le variazioni di residenza e allegare la documentazione necessaria sono passaggi fondamentali per evitare contenziosi.
Perché se l’amore può finire, l’IMU invece resta puntuale come sempre.