La sentenza n. 7491 della Corte di Cassazione, depositata il 20 marzo 2024, offre un chiarimento importante in materia di partecipazione alle assemblee condominiali nei casi in cui uno dei condòmini sia coinvolto in una controversia giudiziaria con il condominio.
Nel caso affrontato, una condòmina aveva impugnato la delibera assembleare con cui il condominio aveva conferito incarico a un legale per costituirsi in giudizio d’appello proprio contro di lei. La donna sosteneva che la delibera fosse invalida in quanto adottata in sua assenza, non essendole stata notificata la convocazione dell’assemblea.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la sua impugnazione, ritenendo corretta la decisione dell’amministratore di non convocarla, trattandosi di una riunione avente per oggetto una causa contro di lei. Tuttavia, la Corte d’Appello ha poi accolto il suo ricorso, ritenendo che, nonostante la situazione di conflitto di interessi, la condòmina dovesse comunque essere convocata, in ossequio all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che impone la convocazione di tutti i partecipanti al condominio. A detta della Corte territoriale, il conflitto avrebbe potuto incidere sulla votazione, rendendo eventualmente annullabile la delibera se approvata con il voto determinante del soggetto in conflitto, ma non avrebbe potuto giustificare la mancata convocazione.
Il condominio ha dunque proposto ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione della Corte d’Appello e opponendosi anche all’applicazione analogica dell’art. 2373 del Codice Civile, norma prevista per le società, che pur in presenza di conflitto di interessi riconosce al socio il diritto di partecipare all’assemblea, prevedendo la possibile annullabilità della delibera solo se il suo voto è risultato decisivo.
La Cassazione ha ribaltato l’impostazione della Corte d’Appello e ha accolto il ricorso del condominio. Secondo la Suprema Corte, quando l’assemblea è chiamata a deliberare sull’avvio o la prosecuzione di una controversia giudiziaria contro un condòmino, quest’ultimo non ha diritto di partecipare né alla riunione né alla relativa deliberazione. In questi casi, non sussiste alcun obbligo di convocazione. La Corte ha quindi escluso che una delibera adottata in assenza della convocazione del condòmino interessato da un’azione giudiziaria sia annullabile o viziata per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c.
Il principio affermato è chiaro: quando l’assemblea deve discutere e deliberare su questioni che riguardano direttamente una controversia giudiziaria contro uno dei partecipanti, è legittimo escludere quel soggetto dalla convocazione, in quanto si troverebbe in una posizione di evidente conflitto di interessi che coinvolge direttamente l’oggetto della decisione. Non si tratta, quindi, di un semplice conflitto interno alla votazione, ma di una situazione nella quale il condòmino stesso è la controparte processuale del condominio, e dunque delibera su un atto processuale contro sé stesso.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito che non solo il condòmino in causa con il condominio non può votare, ma non deve neppure essere convocato all’assemblea che deve decidere su quell’azione. Si tratta di una deroga giustificata alla regola generale della convocazione di tutti i condòmini, dettata dalla necessità di salvaguardare l’imparzialità e la correttezza delle decisioni assembleari nei confronti di chi è direttamente coinvolto in un contenzioso.