Bonus barriere architettoniche 2025: novità e limiti

Nel 2025 il Bonus Barriere Architettoniche è stato confermato con alcune modifiche sostanziali rispetto al 2024. La detrazione rimane pari al 75% delle spese sostenute, ma cambiano i criteri per poterne usufruire. Dal primo gennaio 2024 infatti l’ambito degli interventi agevolabili è stato ristretto: sono ammessi solo quelli strettamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, come scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Interventi più generici, come la sostituzione di infissi, rifacimento di bagni o la domotica, se non direttamente connessi a un’effettiva esigenza di accessibilità, non possono più essere inclusi.

Nel 2025 resta obbligatorio il pagamento con bonifico parlante per accedere alla detrazione, che viene fruita in cinque quote annuali di pari importo. Permangono anche i limiti per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, consentiti solo in alcuni casi specifici: condomìni con destinazione prevalente abitativa, persone fisiche con disabilità, e contribuenti con reddito inferiore ai 15.000 euro secondo l’indicatore del “quoziente familiare”.

Rimane ancora non pienamente regolamentato l’accesso al bonus per interventi in immobili diversi dall’abitazione, come uffici e studi professionali. In linea generale, il bonus è rivolto ai fabbricati residenziali, ma alcune interpretazioni ammettono l’accesso anche per immobili non abitativi, purché l’intervento sia finalizzato all’accessibilità e rispetti le caratteristiche tecniche richieste. Tuttavia, una normativa più chiara sarebbe auspicabile per estendere in modo esplicito l’agevolazione anche ai luoghi di lavoro, agli esercizi aperti al pubblico e alle sedi professionali, dove le barriere architettoniche rappresentano spesso un ostacolo concreto all’inclusione.

Esistono differenze importanti anche tra chi vive in un condominio e chi possiede una villetta unifamiliare. Nei condomìni gli interventi possono riguardare le parti comuni dell’edificio (come portoni, scale, ascensori), con possibilità di ottenere il bonus anche se l’intervento è richiesto da un solo condomino, purché deliberato dall’assemblea. Per le villette o case unifamiliari, invece, gli interventi devono essere realizzati interamente sull’unità autonoma, e in questo caso non si pongono problemi di deliberazione condominiale. Tuttavia, in entrambi i casi, è essenziale rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 236/1989 e dimostrare che l’intervento sia funzionale all’accessibilità.

L’efficacia del bonus potrebbe essere migliorata se venisse introdotta una maggiore chiarezza normativa in merito alla fruizione da parte delle imprese, delle associazioni, e dei professionisti, nonché una semplificazione delle procedure per gli aventi diritto. Un altro ambito da regolamentare meglio è il coordinamento con altri bonus edilizi, per evitare sovrapposizioni o conflitti tra norme.

Crediti foto: Shutterstock

Categorie

Altri post