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Imposte non pagate dal notaio, rispondono i contraenti

Se il notaio non versa le imposte dovute dopo la registrazione di un atto notarile, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento direttamente alle parti contraenti, anche se queste hanno già consegnato al notaio gli importi necessari. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024, ha confermato il principio della responsabilità solidale tra notaio e parti, previsto dall’art. 57 del DPR n. 131/1986.

Nel caso in questione, una società alienante si era opposta all’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia, sostenendo che il pagamento al notaio avrebbe dovuto liberarla da ogni obbligo tributario. La società richiamava l’art. 1188 del Codice Civile, secondo cui il pagamento al rappresentante autorizzato del creditore è considerato valido.

Tuttavia, sia le commissioni tributarie che la Cassazione hanno respinto questa tesi, ribadendo che la modalità telematica di registrazione, pur semplificando la procedura, non modifica la solidarietà fiscale tra le parti e il notaio. Quest’ultimo ha un ruolo di garanzia, ma la responsabilità primaria rimane delle parti contraenti, le uniche considerate titolari del presupposto impositivo.

La Corte ha sottolineato che eventuali illeciti del notaio (come l’appropriazione indebita delle somme) non escludono la responsabilità delle parti, confermando che queste restano obbligate al pagamento delle imposte dovute.

Crediti foto: Freepick

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