Un argomento che crea molte discussioni in materia di locazioni è la possibilità o meno per il conduttore di autoridurre spontaneamente il canone di locazione concordato con il locatore e sottoscritto nel contratto di locazione.
L’articolo 1587 del codice civile impone al conduttore due obblighi:
- corrispondere il compenso nei termini contenuti
- prendere in consegna la cosa ed osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per uso determinato dal contratto.
Appare chiaro come l’inosservanza da parte del conduttore in merito al pagamento del canone di locazione rappresenti un motivo di risoluzione del contratto, trattandosi di un fatto arbitrario ed illegittimo che il locatore può assumere come spiegazione della richiesta di conclusione del contratto di locazione.
La domanda che molteplici volte è stata posta davanti alla Corte di Giustizia è la seguente:
esiste un’inosservanza del locatore tale da giustificare la decisione del conduttore di autoridurre il canone dovuto?
La risposta di tale dubbio normativo la si può ricercare nella sentenza n. 12103 del 22/06/2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione.
La sentenza tratta in modo più dettagliato quale debba essere la gravità dell’inadempimento contrattuale da parte del locatore tale da giustificare una decisione unilaterale della controparte che, di fatto, provoca il venir meno dell’obbligo in carico al conduttore, cioè quello di corrispondere in canone pattuito.
La Corte si è soffermata sugli obblighi del locatore, contenuti all’interno dell’articolo n. 1575 del codice civile, di consegnare al conduttore l’immobile in buono stato di manutenzione per garantirne un sereno godimento durante il periodo di locazione.
Nel momento in cui il locatore impedisse al conduttore di godere del bene locato, il rifiuto del conduttore di corrispondere il canone dal momento in cui dovesse venire meno la sua possibilità di usufruire del bene locato sarebbe completamente giustificato; in questa situazione l’interruzione del pagamento del canone potrebbe qualificarsi come un forma di autotutela concessa al conduttore.
É importante ricordare che non è mai possibile per il conduttore effettuare un’autoriduzione o sospensione del canone con lo scopo di effettuare la compensazione di un credito vantato dal conduttore.