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Imposta di registro sui preliminari per acconto: prezzo allo 0,50%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA», emanato dal Governo in forza della delega di cui all’art. 10 della L. 111/2023. Il decreto è entrato in vigore il 4 ottobre, ma le disposizioni saranno applicate solo a partire dal 1° gennaio 2025.

L’unificazione allo 0,50% della tassazione di caparre e acconti prezzo

Tra le modifiche di rilievo apportate dall’art. 2 del D.lgs. 139/2024 alla disciplina dell’imposta di registro, merita attenzione quella relativa alla nota dell’articolo 10, Tariffa/I, allegata al d.P.R. 131/1986, inerente la tassazione delle caparre confirmatorie e degli acconti pattuiti nei contratti preliminari. Si abbandona l’attuale sistema che prevede una distinzione tra l’aliquota dello 0,5% per le caparre confirmatorie, applicabile fino al momento dell’atto definitivo di compravendita, e l’aliquota del 3% per gli acconti pattuiti nei contratti preliminari, non soggetti all’IVA. A partire dal 1° gennaio 2025, sia le caparre confirmatorie che gli acconti prezzo saranno soggetti alla medesima imposta dello 0,5%, già applicata alle caparre. Questo cambiamento semplifica il trattamento fiscale di queste operazioni, eliminando la precedente differenziazione.

L’autoliquidazione dell’imposta di successione

Un’altra rilevante novità introdotta dalla riforma fiscale contenuta nel D.lgs. 139/2024 riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di successione. Attualmente, questo meccanismo è limitato alle imposte ipocatastali, all’imposta di bollo e alle tasse ipotecarie, ma dal 1° gennaio 2025 sarà esteso anche all’imposta di successione. In pratica, i contribuenti dovranno autoliquidare e versare l’imposta di successione senza attendere la sua quantificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale attualmente invia l’avviso di liquidazione entro tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione. Questa misura mira a ridurre i tempi d’attesa e a semplificare gli adempimenti legati alle successioni.

Le nuove modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali

L’art. 8 del D.lgs. 139/2024 introduce, dal 1° gennaio 2025, nuove disposizioni per l’aggiornamento delle intestazioni catastali a seguito del decesso di titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione. In caso di morte del titolare, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a eseguire l’aggiornamento catastale senza oneri o tributi per gli eredi, basandosi sulle comunicazioni ricevute dall’anagrafe tributaria. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che, nel caso in cui esista un diritto di accrescimento a favore di un altro soggetto, quest’ultimo dovrà presentare una domanda di voltura catastale per far emergere il nuovo diritto. Anche in questo caso, la domanda sarà esente da tributi e oneri, ma dovrà essere presentata entro un anno dal decesso. In caso di mancato adempimento, si applicheranno le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 12 del d.P.R. 650/1972.

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Crediti: Gazzetta Ufficiale

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